I cittadini ucraini che legalmente risiedono e lavorano in Italia si avvalgono da anni – in assenza di alternative a prezzi contenuti – di furgoncini privati (con portata massima inferiore a 3,5 tonnellate) immatricolati in Ucraina per trasportare pacchi contenenti generi alimentari, vestiti ed altre merci destinate ai loro parenti in Ucraina.
Negli ultimi anni la Polizia italiana ha avviato un’azione di pressante controllo di questo fenomeno, sanzionando pesantemente i conducenti dei suddetti veicoli (con ammende fino ad € 4.130,00 e talvolta con sequestri amministrativi) in quanto considerati autotrasportatori abusivi ai sensi dell’art. 46 della legge 298/1974 che punisce “chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione”. Casi recenti vengono segnalati un po’ in tutto il nord, da Pavia a Udine
Nel 2013 una sentenza (la n. 161 del 28 febbraio 2013) del Giudice di Pace di Udine ha annullato una di queste sanzioni.
Partendo dalle argomentazioni della suddetta decisione è utile analizzare le molteplici disposizioni – nazionali, comunitarie ed internazionali – che vengono in gioco.
Innanzitutto il Giudice di Pace rileva la non applicabilità della L. 298/1974 – in virtù della quale vengono irrogate le sanzioni dalla Polizia – in quanto il Codice della strada all’art. 88 espressamente sancisce che “le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.”
Con la successiva legge n. 454 del 1997 è stata resa obbligatoria l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, non però l’autorizzazione precedentemente prevista dall’art 41 L. 298/1974: infatti l’art. 1, 6° comma dispone che “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori”.
Secondo il Giudice di Pace di Udine la suddetta norma obbligherebbe soltanto i cittadini italiani. Ciò in base al Regolamento comunitario 21 novembre 2009 n. 1072 il quale si applica ai sensi dell’art. 2 “ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità”. Il suddetto regolamento, che all’art. 1 par. 5 lett. c) prevede la liberalizzazione (“il trasporto e gli spostamenti a vuoto (…) non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto”) per gli autoveicoli con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, al paragrafo 6 prevede espressamente che le disposizioni precedenti “non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo”.
Da quanto sopra, secondo il Giudice di Pace, conseguirebbe che “per la legislazione comunitaria i trasporti con veicoli sotto i 35 quintali sono completamente liberalizzati, salvo la facoltà dello Stato membro di sottoporre a disciplina più stringente i veicoli dei propri cittadini”.
Va osservato però che il giudice di Pace omette di considerare che il citato Regolamento all’art. 1 par. 3 lett. a) dispone che “in attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati”.
L’Italia ha di fatto concluso un accordo bilaterale con l’Ucraina in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, ratificato con la L. 19 ottobre 1999 n. 404. Il rapporto tra i due Paesi è pertanto regolato dal suddetto accordo il quale all’art. 14 prevede che “il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, e per quelli in transito, di un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto disposto dall’articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all’articolo 28 del presente Accordo.” Tra le eccezioni previste all’art.14 non è però presente quella per gli autoveicoli la cui massa massima non superi le 3,5 tonnellate.
Il Giudice di Pace nella sentenza in commento non tiene conto di quanto sopra, bensì si limita a richiamare l’art. 29 dell’accordo bilaterale il quale sancisce che “la legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.” Il giudice da tale rinvio agli accordi internazionali trae l’occasione per fare riferimento all’accordo internazionale CEMT nella parte in cui prevede l’esenzione dalle autorizzazioni bilaterali e multilaterali per il trasporto di merci con veicoli la cui massa massima non eccede le 3,5 tonnellate. Tuttavia in questo modo egli dimentica che l’Italia è l’unico Paese che ha posto la riserva a tale disposizione, che pertanto non è applicabile al caso di specie.
Altra interpretazione è stata data da Oleksandr Horodetskyy, Presidente dell’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in una lettera del 9.8.2013 indirizzata all’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Il Presidente infatti argomenta che il richiamo dell’art. 29 dell’accordo bilaterale alla legislazione interna rinvia necessariamente al Regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ai sensi dell’art. 288, 2° co TFUE. Si è visto però che tale Regolamento non è applicabile al caso di specie.
Va segnalato infine che – secondo notizie di stampa – il Giudice di Pace che ha emesso la sentenza in commento è stato indagato ed arrestato per essersi adoperato in diversi modi per eliminare le sanzioni nei confronti degli autotrasportatori dei pulmini ucraini; tra questi, l’aver pilotato al suo ufficio di Giudice di Pace i ricorsi, promettendone in anticipo l’esito positivo (http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/03/news/trasporti-abusivi-arrestato-giudice-di-pace-di-udine-toglieva-le-multe-favorita-anche-anche-una-maxi-evasione-fiscale-120-milioni-1.8596067).
La vicenda quindi assume contorni problematici.
Resta tuttavia l’esigenza di semplificare, per i cittadini ucraini, la consegna di merce a familiari (si pensi ai figli delle numerose “badanti”) che spesso ne attendono con ansia la consegna, trattandosi di una delle forme principali di sostentamento.
Commento a cura della dott.ssa Ludovica Camozzi

