La CEDU condanna l’Italia per la privazione illegittima della libertà personale di 5 stranieri

Proroga del trattenimento decisa senza dibattito come esige il diritto interno . La CEDU: va rispettato il principio del contradditorio.

 

Il 6 ottobre 2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso RICHMOND YAW ed altri contro Italia, con la quale la Corte,  all’unanimità, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libertà ed alla sicurezza –  della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Dal Ghana sono fuggiti, tutti in giovane età, tra i sette e gli undici anni fa (nove al momento del decreto di espulsione del Prefetto di Caserta), a causa delle lotte religiose che avevano interessato il piccolo villaggio nel quale vivevano, essendo tutti di religione cristiana, mentre la maggioranza di quella regione ghanese è musulmana.

Giunti in Italia nel giugno 2008, i ricorrenti erano stati accolti nella piccola comunità di ghanesi stanziati nel casertano a Castelvolturno, seguiti dagli operatori socio-legali dello sportello informativo per migranti o rifugiati del Consiglio Italiano Rifugiati, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Comitato per il centro sociale”, nonché del Centro di accoglienza della Caritas, al fine di presentare la domanda di protezione internazionale. Mentre erano in attesa della presentazione della richiesta, veniva loro notificato il decreto di espulsione, adottato in base all’art. 13, comma 3 V bis, del D. L. vo n. 286/98, come introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, nonché il contestuale decreto di accompagnamento alla frontiera da parte della Questura di Caserta, previa convalida da parte del Giudice di Pace di Caserta. Trattenuti successivamente presso il CIE di Ponte Galeria, dove i ricorrenti vennero portati, tramite il proprio legale di fiducia si opponevano alla convalida del trattenimento, chiedendo che venisse verbalizzata la loro condizione di richiedenti asilo, inviando anche una richiesta successiva a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento dello status di rifugiato ed al C.I.E. di Ponte Galeria, con cui chiedevano espressamente il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione ONU di Ginevra del 1951 .
In tale sede la Questura di Roma li invitò a recarsi presso la Questura di Caserta, per i previsti adempimenti procedurali, comunicando loro, altresì, la data dell’audizione presso la Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della Protezione Internazionale: tuttavia la stessa chiese al Giudice di Pace di Roma la proroga del trattenimento per ulteriori trenta giorni che prorogò “……non essendo stata ancora completata la procedura di identificazione dello straniero; dovendo rilevare che nonostante il riferimento dello straniero al possesso del passaporto non vi è alcun riscontro oggettivo attuale”, senza informare nè i cittadini stranieri, nè il loro avvocato, senza tenere udienza e dunque rendendo impossibile un effettivo diritto di difesa.Contro la proroga  venne opposto ricorso in Cassazione, poi accolto.

La Corte Europea per i diritti dell’Uomo, adita dai ricorrenti,  ha respinto le eccezioni preliminari del Governo e ha ribadito che i principi generali di diritto internazionale, affermati anche in seno all’O.N.U., obbligano gli Stati a riparare con misure adeguate ed effettive le privazioni illegittime della libertà personale.

Ricordando che la privazione della libertà personale per effetto di una decisione giudiziaria assunta de plano, senza l’assistenza di un avvocato, data l’impossibilità di comparire in udienza ed interloquire con l’autorità giudiziaria,  è manifestamente arbitraria, in quanto lede alla base i principi basilari di uno Stato di diritto, la Corte di Strasburgo ha  riconosciuto la violazione del divieto di detenzione arbitraria, accordando l’equa riparazione, nella misura chiesta dai ricorrenti, per l’illegittimo prolungamento del loro trattenimento nel C.I.E. di Ponte Galeria .

Nel commento che segue l’avv. Alessandro Ferrara ricorda come “La decisione della Corte Europea non potrà non avere dirompenti effetti sul sistema complessivo delle espulsioni dei cittadini non comunitari irregolarmente soggiornanti ” in particolare ”  in riferimento alla categoria più debole e vulnerabile, ossia i richiedenti la protezione internazionale.”

Non basta – ricorda l’avv. Ferrara – “come ormai avviene comunemente, prevedere un’udienza di proroga del trattenimento, ma occorre, come affermato anche dalla Corte di Giustizia U.E. nel caso Bashir Mohameed Alio Mahadi, un effettivo controllo da parte dell’autorità giudiziaria sulla concreta persistenza delle condizioni che legittimano il trattenimento.Occorre che le operazioni volte alla identificazione dei cittadini stranieri trattenuti ed alla eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono all’effettivo rimpatrio, siano svolte con la più diligente dovizia e solerzia.
Ma soprattutto, considerato il c.d. effetto utile del trattenimento di cui all’art. 15 della direttiva rimpatri, occorre verificare l’esistenza di accordi di riammissione con il Paese di origine dello straniero, pena una sostanziale inutilità del trattenimento stesso, che da misura preordinata al rimpatrio diventa una misura inutilmente sanzionatoria e repressiva.”.

Il commento dell’avv. Alessandro Ferrara

La sentenza


Per approfondire si segnala:

La prolongation de la détention doit être prévue en droit interne

 

Foto Credit: Picjumbo

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