
La legge di bilancio 2020 non porta buone notizie in tema di parità di trattamento tra cittadini e stranieri nelle prestazioni sociali.
Qui di seguito una sintesi delle problematiche innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 27.12.2019 n. 160 pubblicata in GU n. 304 del 30.12.19.
Prestazioni per le famiglie
Nuovo bonus bebè
Il bonus bebé o assegno di natalità, istituito dall’art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 23.12.2014 n.190) è stato poi prorogato nella medesima misura originaria per il 2016 e 2017 poi in misura ridotta (1 solo anno dopo la nascita anziché i 3 anni originariamente previsti) per il 2018 e 2019. Dal 2019 è stata introdotta la maggiorazione del 20% dell’importo mensile per i figli successivi al primo.
Nel corso di queste proroghe è sempre stato mantenuto il limite reddituale massimo per accedere alla prestazione, fissato nel 2017 in un indicatore ISEE familiare di euro 25.000,00, con previsione di un incremento della prestazione mensile (160 euro al mese anziché 80) in caso di ISEE inferiore a euro 7000,00.
La nuova legge di bilancio (art. 1, comma 340) modula l’importo su tre fasce e toglie il limite massimo di reddito ISEE, sicché anche i più ricchi percepiranno l’assegno, se pure in misura ridotta. I valori della prestazione sono i seguenti:
- 1920 euro annui (160 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE inferiore a 7000 €
- 1440 euro annui (120 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE tra i 7000 e i 40000 €
- 960 euro (80 euro mensili) per il nucleo familiare con un ISEE superiore a 40000€
Resta invece inalterata la esclusione dei titolari di permesso unico lavoro e/o dei titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 TU immigrazione, oggetto, come noto, della futura decisione della Corte Costituzionale (udienza 21 aprile 2019) e comunque già di moltissime decisioni dei giudici di merito che hanno riconosciuto il diritto per effetto della direttiva UE 2011/98.
La scelta estensiva e universalistica di togliere i limiti di reddito contrasta con la testardaggine del Parlamento il quale si ostina a escludere gli stranieri non lungo soggiornanti, esponendosi al predetto contenzioso e al giudizio delle Alte Corti.
Tra l’altro una analisi economica anche solo sommaria consente di rilevare la sproporzione tra l’investimento fatto per una estensione che avrà modestissimi effetti come sostegno alla natalità (ovviamente la rilevanza di un importo mensile di 80 euro decresce al crescere del reddito) e l’investimento necessario per una estensione ai titolari di permesso unico lavoro. Basti considerare che ipotizzando il numero di nascite da italiani uguale al 2018 (370.000) il costo della estensione a tutti di un contributo minimo di 960,00 euro ammonta a circa 355.000.000; mentre, (ipotizzando che la medesima percentuale di non-lungo soggiornanti esclusi dal bonus si applichi anche ai 69.000 nati del 2018 da genitori stranieri) il costo della estensione ai titolari di permesso unico lavoro (cioè al 40% di 69.000) sarebbe, assumendo il valore medi del bonus, di soli 39.000.000 (1.440 euro x 27.600): una sproporzione che rende evidente l’irragionevolezza della scelta operata.
Infine la nuova legge perde anche l’occasione per inserire espressamente i titolari di protezione e i familiari di cittadini UE che attualmente accedono alla prestazione solo grazie alle circolari INPS n. 93 dell’8.5.15 e n. 214 del 6.12.16.
Premio nascita
Il bonus di 800 euro, istituito al comma 353 con Legge di Bilancio n. 232/2016, non era a termine e dunque continua ad essere operativo anche per il 2020.
Anche in questo caso si tratta di una prestazione riconosciuta senza limiti di reddito, che aveva quindi anticipato il “nuovo” bonus bebe.
Come si ricorderà, la norma non prevedeva limitazioni in relazione al titolo di soggiorno ma l’INPS aveva preteso di applicare le medesime limitazioni previste dalla legge per l’assegno di natalità. A seguito di ricorso di ASGi e APN il Tribunale di Milano ha ordinato la modifica della circolare e l’attribuzione del premio a tutte le mamme senza distinzione di nazionalità o titolo di soggiorno. L’INPS si è adeguato all’ordine del giudice e attualmente la prestazione viene erogata alla sola condizione prevista dalla legge (essere in gravidanza al 7^ mese).
Sul punto, dopo la conferma da parte della Corte di Appello, è comunque pendente il giudizio di Cassazione.
Ricordiamo che la domanda deve essere proposta entro un anno dalla nascita.
Bonus Asili Nido
Il bonus asili nido, istituito dall’articolo 1, comma 355, della Legge di Bilancio n. 232/2016, consiste in un assegno corrisposto su base annua e parametrato su undici mensilità utilizzabile per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e, in caso di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, anche per forme di assistenza domiciliare.
La L. di Bilancio n. 160/2019 (art. 1 comma 343) ha incrementato l’importo base (1500 euro) di ulteriori 1500 € per i nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 € e di ulteriori 1000 € per i nuclei con un ISEE fino a 40.000 €, mentre rimane a 1500 € per le famiglie con un ISEE superiore ai €.40.000.
Anche in questo caso, quindi, si tratta di una prestazione erogata senza limiti di reddito.
Restano tuttavia esclusi gli stranieri privi del permesso di lungo periodo. Infatti, benchè la legge istitutiva non prevedesse alcuna limitazione in relazione al titolo di soggiorno, l’INPS, con circolare n. 88 del 22 maggio 2017, ha limitato il diritto ai soli lungo soggiornanti, ai familiari extra UE di cittadini Ue e ai titolari di protezione internazionale, escludendo così i titolari di permesso unico lavoro.
Prestazioni per i giovani
Bonus Cultura ( Bonus 18 anni)
Quanto alle prestazioni rivolte ai giovani, viene confermato (art.1, comma 357) il bonus cultura previsto per i neomaggiorenni: l’importo passa però da 500 euro del 2019 a 300 euro per il 2020 e verrà erogato a diciottenni italiani e stranieri regolarmente soggiornanti che ne faranno richiesta. Nessun limite per gli stranieri quanto a titolo di soggiorno.
Pe richiedere tale bonus, il Governo ha istituito un’apposita applicazione per smartphone, tablet e pc, chiamata “18app”, attraverso la quale il diciottenne può registrarsi per mezzo di SPID e identificarsi digitalmente.
Carta giovani
In virtù dell’accordo parziale sulla mobilità dei giovani istituito nel 1991 in seno al Consiglio di Europa e alla successiva Risoluzione del 2003 che sancisce la reciprocità delle Carte Giovani Europee, ogni giovane in possesso di una Carta Giovani può usufruire delle agevolazioni e dei servizi promossi e presenti in ciascuna Carta Giovani in Europa. Per accedere agli sconti, alle agevolazioni ed ai servizi per loro selezionati, i Soci Carta Giovani devono esibire la Tessera Carta Giovani .
La legge 160/2019 (art. 1, comma 413) prevede che “ Al fine di promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.
Il comma successivo prevede che “Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalita’ e le modalita’ per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN)”.
In realtà, sulla base della predetta Risoluzione 2003, la Carta giovani è finalizzata a favorire la mobilità all’interno dell’Unione europea, ma non è affatto riservata ai giovani “italiani o europei”. Infatti, nell’Annesso Protocollo all’Appendice II viene specificato, all’art. 1, che le “Young Cards” sono destinate a giovani sotto i 26 anni di età, senza alcun riferimento alla cittadinanza.
A tal proposito si rammenta che già il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 17 febbraio 1989, aveva autorizzato la commissione per la cultura, gioventù e istruzione ad elaborare un progetto di relazione su una carta europea dello studente con l’obiettivo di favorire la mobilità di questi ultimi e rendere più agevole l’accesso alla cultura in tutti i Paesi dell’Unione.
Neanche in quel caso era presente un riferimento alla cittadinanza dei beneficiari.
L’arbitraria esclusione dei giovani cittadini non europei appare dunque priva di ragionevolezza, tant’è che per altri servizi o progetti (es. progetto Erasmus) non si pone il problema della nazionalità, essendo sufficiente provare la regolarità del soggiorno e la residenza in uno Stato dell’Unione.
Non si comprende in effetti la ratio del legislatore che differenzia le due prestazioni – entrambe volte a facilitare l’accesso dei giovani alla cultura – includendo i giovani stranieri nella prima (bonus cultura) ed escludendoli dalla seconda.
A cura del servizio antidiscriminazione

