Lavoratori distaccati e «tariffe minime salariali»

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che i lavoratori di aziende straniere di uno Stato membro dell’Unione che operano in regime di distacco internazionale devono ricevere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL che si applica nel Paese ove si opera.

Chiamata ad intervenire nel caso 86 lavoratori polacchi inviati da un’impresa polacca ad operare in Finlandia, con la decisione sulla causa C-396/2013,  la Corte ha accolto le conclusioni dell’Avvocato generale che ha chiarito che ” l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/71, letto alla luce dell’articolo 56 TFUE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di tariffe minime salariali può includere il salario minimo di base a seconda dell’inquadramento in gruppi salariali, il salario a cottimo garantito, la gratifica per ferie, l’indennità giornaliera fissa e l’indennità per il tragitto quotidiano verso il luogo di lavoro, secondo la definizione di tali condizioni di lavoro e occupazione nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di applicazione generale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 96/71 e rientrante nell’allegato alla direttiva medesima (o, a seconda dei casi, in altri strumenti pertinenti). Tuttavia:

–        lo Stato membro ospitante non può imporre a imprese straniere che distaccano lavoratori nel proprio territorio classi retributive o gruppi salariali al di là del minimo espressamente previsto, nello Stato di cui trattasi, da tale contratto collettivo pertinente;

–        lo Stato membro ospitante non può imporre a imprese straniere che distaccano lavoratori nel proprio territorio il pagamento di un’indennità giornaliera fissa per l’intero periodo di distacco o di un’indennità per il tragitto verso il luogo di lavoro laddove il giudice del rinvio decida che l’applicazione di tali indennità alle imprese straniere rende meno attraenti le prestazioni di servizi e laddove il loro pagamento vada al di là di quanto necessario al fine di perseguire l’obiettivo della tutela sociale dei lavoratori. “(…)

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-396/13

Comunicato stampa

Le conclusioni dell’avvocato conclusioni dell’avvocato generale Nils Wahl

Segnalato da DottrinaLavoro

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