Il Fondo Lire U.N.R.R.A. non può discriminare gli stranieri

II  Tribunale di Milano (dott. Angelo Claudio Ricciardi) con l’ordinanza 28.7.2020 mette fine al tentativo del precedente Ministro degli Interni di obbligare gli enti del privato-sociale ad “aiutare solo gli italiani”

Lo  sconosciuto fondo Lire UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) è un fondo istituito nel lontano 1943 per fornire aiuto e assistenza ai Paesi più colpiti dalla seconda guerra mondiale attraverso programmi orientati a sostenere le fasce più deboli della popolazione. Il Fondo sopravvive tutt’oggi, è gestito dal Ministero dell’Interno e  gestisce  somme rilevanti che vengono assegnate con appositi bandi a enti del privato-sociale sulla base di progetti, in particolare per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Nel 2019 l’allora Ministero dell’Interno, per la prima volta in quasi 80  anni di vita del fondo, aveva disposto che potessero concorrere per l’assegnazione esclusivamente i progetti che avevano come destinatari i soli cittadini italiani: una clausola che, al di là del suo carattere palesemente xenofobo, era del tutto illogica non potendo certo le associazioni distinguere i soggetti bisognosi a seconda della loro nazionalità.

Solo a seguito delle ripetute sollecitazioni delle associazioni e infine a seguito del deposito di un ricorso anti-discriminatorio da parte di NAGA, ASGI e APN avanti il Tribunale di Milano, il nuovo Ministero aveva, dopo iniziali tentennamenti, eliminato  la “clausola di cittadinanza” consentendo la presentazione di progetti riguardanti cittadini stranieri.

Nel frattempo però la causa era giunta in decisione e ora il Tribunale ha emesso la sua ordinanza: la previsione originaria del Ministero era effettivamente discriminatoria e il Governo, qualunque sarà in futuro il suo colore politico, non potrà più ripetere una così odiosa esclusione.

Il Ministero è stato anche condannato a pagare le spese legali del procedimento che dovrebbero in realtà gravare sull’allora Ministro che, con motivazioni meramente ideologiche, avevano cercato di introdurre una clausola in clamoroso contrasto con i principi di legge.

Le associazioni che hanno promosso il giudizio confidano che anche questa decisione serva a evitare in futuro che la pubblica amministrazione possa compiere  scelte così manifestamente contrarie alla legge e ai principi di uguaglianza e di equità, rendendo così necessario l’intervento del giudice.

ASGI 352 554 2008
APN 3929299786

NAGA: 3491602391

L’ordinanza

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