Emergenza Ucraina

ASGI: sconcertante il Memorandum Svezia, Finlandia e Turchia. I rifugiati vanno difesi e non rimandati dove rischiano la vita

La Turchia non è un modello di democrazia ed è gravissimo che nessuno Stato, Italia compresa, acconsenta ad un Memorandum che viola palesemente i principi fondamentali dell’Unione europea.

I diritti di chi fugge dall’Ucraina in Italia e applicazione della direttiva UE – Scheda ASGI

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 89 del 15.4.2022, seppur con inaccettabile ritardo, l’Italia ha dato attuazione alla Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2022/382 del 4 marzo 2022, che aveva accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, introducendo la  protezione temporanea in favore di determinate categorie di persone. Prendiamo positivamente atto della decisione dell’Unione europea e dunque del legislatore italiano di attuare la Direttiva del 2001, rimasta lettera morta per decenni, pur a fronte di emergenze umanitarie analoghe a quella dell’attuale guerra in Ucraina, come quelle verificatesi e ancora in atto in Siria, Libia, Afghanistan, per citarne solo alcuni. Situazioni nelle quali l’Unione europea e l’Italia hanno sistematicamente ignorato gli appelli a fare uso di tale strumento per mitigare i drammi umani e sociali e armonizzare le politiche di accoglienza tra gli Stati membri, nell’ottica della solidarietà e della leale collaborazione prevista all’art. 80 del Trattato di Lisbona. L’utilizzo odierno della Direttiva 2001/55 e nei soli casi previsti dalla Decisione del Consiglio sopra richiamata non può far dimenticare che moltitudini di uomini e donne hanno diritto ad un trattamento paritario a quello oggi previsto per i cittadini ucraini, in quanto si trovano in situazioni comparabili a quelle che hanno dato origine alle ultimi decisioni in materia. Protezione temporanea per molti ma non per tutti L’applicazione della Direttiva costituisce uno strumento fondamentale per ...

Minori dall’Ucraina: obbligo di rispettare la Convenzione dell’Aja e di non separare gli stessi dall’affidataria

L’assenza di un genitore non si traduce automaticamente nella necessità di considerare i minori come minori stranieri non accompagnati e di reperire un’accoglienza in base all’ art. 19  del  decreto legislativo 142/2015. È quanto ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con un provvedimento del 6 aprile 2022, respingendo le richieste di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina di tutore per un gruppo di minorenni arrivati in Italia insieme alla responsabile di un orfanotrofio a cui sono poi stati affidati. Il caso ha riguardato sette minori arrivati a Bolzano insieme alla responsabile dell’orfanotrofio di tipo familiare in cui erano ospitati in Ucraina.  La cittadina straniera aveva presentato i provvedimenti adottati dalle autorità ucraine con cui i minori erano stati affidati all’orfanotrofio di tipo familiare e le lettere del Consolato ucraino a Milano e del Ministero della Giustizia dell’Ucraina in cui si confermava che ne era affidataria e tutrice . Nonostante la plurima documentazione prodotta, pur se in lingua originale, e l’evidente legame affettivo esistente tra la signora A. e i minori, il Pubblico Ministero minorile di turno ha decretato la necessità di dividere preventivamente il nucleo e di considerare i minori come non accompagnati. I servizi sociali di Bolzano hanno dunque individuato strutture per il collocamento ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 142/2015, prevedendo quindi la separazione dall’affidataria. Tali decisioni hanno determinato l’intervento sia del Ministero della Giustizia ucraino che del Consolato ucraino di Milano con invio ...

La protezione temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina in UE e in Italia: alcuni profili critici

I principali tratti della protezione temporanea al fine di valutare la portata applicativa a livello europeo e nazionale, i relativi benefici nonché i profili critici.

Ucraina – Diffuso il Piano minori stranieri non accompagnati

Redatto dal Commissario delegato per il Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a causa della guerra.

Ucraina – Sospensione dalla lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale, proposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che modifica un Decreto dell'ottobre 2019, L'Ucraina è stata sospesa fino al 31 dicembre 2022 dall'appartenenza alla lista dei Paesi sicuri per i richiedenti asilo.

Servizi di trasporto gratuiti per chi fugge dall’Ucraina

In base ad un'ordinanza della protezione civile è possibile viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso.

Le note dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia su passaporti e identificazione dei cittadini ucraini

Informazioni e indicazioni per i cittadini ucraini che arrivano in Italia in merito ai loro documenti di identità.

Minori stranieri non accompagnati dall’Ucraina, le indicazioni del Tribunale di Milano

Le indicazioni sulle procedure da attivare nel caso di persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori .

Regolarizzazione: una circolare sulle istanze dei cittadini ucraini

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare dell'8 marzo 2022 n. 1521 indirizzata agli Ispettorati territoriali, con la quale raccomanda di assicurare priorità alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini di nazionalità ucraina.

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