I livelli essenziali di assistenza devono essere garantiti alle persone in quanto tali, “qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato”.
Il Tribunale di Palmi, con l’ordinanza ex art.700 c.p.c. del 21 maggio 2019 ha accolto il ricorso di una cittadina comunitaria di cittadinanza rumena, già attualmente titolare di “tessera ENI” con codice di esenzione X01, accertando il diritto all’accesso sia agli specifici codici di esenzione spettanti in base alle sue peculiari patologie, sia alla somministrazione gratuita dei presidi sanitari e sia alla somministrazione gratuita di specifico ausilio tecnologico (ventilatore polmonare), tutte prestazioni rientranti nei LEA.
Il Tribunale, dopo una disamina del quadro normativo e costituzionale, ha ricordato che l’Accordo Stato Regioni recante indicazioni per una corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome siglato il 20 dicembre 2012 ribadisce il diritti dei cittadini comunitari irregolarmente presenti sul territorio alle cure urgenti e comunque essenziali, sostanzialmente “codificando” le prassi del rilascio e del rinnovo della tessera sanitaria ENI agli indigenti previa autocertificazione di tale condizione. tale accordo è stato sottoscritto – ha affermato il Tribunale – anche dalla regione Calabria, interessata da questo caso.
Sebbene la cittadina straniera fosse impossibilitata ad iscriversi in anagrafe per mancanza del requisito del reddito e non avesse perciò potuto richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile per ottenere un presidio sanitario necessario a tutela della sua condizione di salute, il Tribunale ha ricordato che “la garanzia di un presidio rientrante nei livelli minimi di assistenza non può essere conculcata da una normativa regolamentare dettata per altri scopi e che subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale al riconoscimento di uno status, quello di invalido civile, o all’esperimento di un iter che per legge è inibito alla ricorrente sarebbe, oltre che manifestamente irragionevole, immediatamente lesivo dell’art. 32 della Costituzione“.
“Non c’è dubbio che alla ricorrente spetti il riconoscimento del codice di esenzione ed i correlati presidi che, in quanto attinenti ai livelli essenziali di assistenza, devono essere garantiti alle persone in quanto tali, “qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato (Corte Costituzionale N. 299/2010) ” hanno concluso i giudici.
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Marco Paggi